Statuto

Titolo I – Denominazione, natura e disciplina, sede e scopo

Articolo 1 – Denominazione e sede

È costituita una Fondazione avente la natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata “FONDAZIONE SPEDALI CIVILI BRESCIA” (di seguito denominata “Fondazione”) ha sede legale a Brescia in Piazzale Spedali Civili n. 1 ed opera in ambito nazionale con particolare attenzione al territorio della Regione Lombardia.
Essa ha durata illimitata.

Articolo 2 – Natura e disciplina

La Fondazione è disciplinata dalle norme del presente Statuto, conformemente alle disposizioni dettate dal Capo II del Titolo II del Libro I del Codice civile nonché dal D. Lgs. 4/12/1997 n. 460 in materia di ONLUS.

Articolo 3 – Scopo

La Fondazione non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalità di interesse collettivo e di solidarietà sociale, promuovendo la costituzione di un patrimonio e la raccolta di fondi destinati a favorire le attività sanitarie e socio-sanitarie dell’ASST Spedali Civili di Brescia
Pertanto la Fondazione si prefigge lo scopo di contribuire all’attività dell’ASST Spedali Civili di Brescia ed alla promozione della ricerca scientifica in campo biomedico, farmacologico e sulle neoplasie maligne mediante:

  • erogazione di contributi indistinti o vincolati a progetti e/o investimenti;
  • dotazione di apparecchiature, impianti, strumenti diagnostici ed arredi;
  • attività di formazione ed aggiornamento professionale, sia direttamente sia in collaborazione con Università, strutture sanitarie e scientifiche pubbliche e private, altri enti di ricerca ed altre fondazioni o associazioni;
  • promozione di borse di studio inerenti attività e/o progetti di ricerca in ambito sanitario e sociosanitario ed in ogni caso correlate con lo scopo istituzionale della Fondazione.
Articolo 4 – Attività istituzionali

Per realizzare i suoi scopi istituzionali la Fondazione, avvalendosi anche dell’opera spontanea dei Fondatori e dei Partecipanti, si propone di svolgere la propria attività esclusivamente nell’ambito del settore sanitario e socio-sanitario e della ricerca scientifica finalizzate al supporto ed alla collaborazione con l’ASST Spedali Civili di Brescia.
La Fondazione svolgerà attività divulgativa al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica verso le attività dell’ASST Spedali Civili di Brescia e per incentivare la contribuzione.
Al fine di raggiungere gli scopi prefissati, la Fondazione potrà:

  • erogare direttamente all’ASST Spedali Civili di Brescia contrbuzioni indistinte o vincolate per la realizzazione di progetti in ambito sanitario e sociosanitario;
  • finanziare o ricevere finanziamenti per le attività promosse e/o gestite direttamente;
  • promuovere iniziative di comunicazione e manifestazioni allo scopo di divulgare la propria attività e di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali;
  • promuovere la diffusione della ricerca scientifica, l’organizzazione di corsi di formazione professionale, di dibattiti, di convegni, la pubblicazione di libri, di articoli su riviste ed ogni altra attività che diffonda la cultura in ambito sanitario e sociosanitario;
  • istituire ed erogare premi, borse di studio ed assegni in favore dei servizi dell’ASST Spedali Civili di Brescia;
  • incentivare, anche con finanziamenti e contributi da utilizzare in Italia e all’estero, laureati e specialisti in ambito sanitario e sociosanitario che intendano approfondire temi di interesse per l’attività sanitaria e socio-sanitaria dell’ASST Spedali Civili di Brescia;
  • intrattenere rapporti e scambi culturali con le Università, gli Ospedali, le Cliniche, i Centri di Assistenza Medica, le Associazioni e le Fondazioni italiane ed estere operanti nel settore, e comunque con ogni altro ente che persegua scopi similari.

Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione, in concomitanza di feste, celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere raccolte di fondi, anche mediante offerte di beni e servizi ai sovventori.
La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti di legge. Non è consentito svolgere attività diverse da quelle istituzionali.
Le attività della Fondazione saranno svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dal presente Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l’efficiente utilizzazione del-le risorse e l’efficacia degli interventi.
Alla Fondazione è fatto espresso divieto di:

  • svolgere funzioni creditizie;
  • svolgere attività in forme dalle quali possa derivare l’assunzione di responsabilità illimitata.
  • distribuire, anche indirettamente, gli utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, durante la vita della Fondazione, a fondatori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, in conformità con le norme di legge.

Titolo II – Patrimonio e mezzi

Articolo 5 – Patrimonio

1) Il patrimonio della Fondazione è così costituito:

  • dal fondo di dotazione iniziale indisponibile, la cui entità è fissata nell’atto costitutivo;
  • dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo e dalle elargizioni e dai contributi versati da enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, istituzioni nazionali e internazionali, che, qualora non venissero espressamente dichiarati indisponibili dal o dai soggetti a qualsiasi titolo erogati, saranno destinati a costituire il patrimonio disponibile della Fondazione.

2) È fatto obbligo  esclusivamente di impiegare gli eventuali avanzi di gestione, che non siano stati destinati ad incremento del patrimonio, esclusivamente per la realizzazione di specifiche attività istituzionali.

Articolo 6 – Mezzi

La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri scopi:

  • con i redditi del fondo di dotazione iniziale e del patrimonio di cui al precedente articolo;
  • con i proventi netti delle attività della Fondazione;
  • con le somme derivanti da alienazione di beni patrimoniali che, con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, vengano destinati ad un uso diverso dall’incremento del patrimonio;
  • con i contributi e finanziamenti da enti e da persone fisiche;
  • con i fondi raccolti tramite apposite iniziative e manifestazioni volte a diffondere i fini e le attività della Fondazione;
  • con i proventi di oblazioni e atti di liberalità non espressa-mente destinati all’incremento del patrimonio.

Titolo III – Fondatori, partecipanti e sostenitori

Articolo 7 – Fondatori

1) Assumono la qualifica di Fondatori, oltre all’ASST Spedali Civili di Brescia, i soggetti che sottoscrivono l’atto costitutivo della Fondazione, versano la somma di Euro 50.000 (cinquantamila/00), di cui parte, nella misura determinata nell’atto costitutivo, a costituzione del fondo di dotazione iniziale, propongono e sostengono attività ed iniziative finalizzate alla crescita, allo sviluppo ed all’incremento delle risorse economiche e patrimoniali della Fondazione.
2) La qualifica di Fondatore è trasmissibile agli aventi causa a titolo universale.

Articolo 8 – Assemblea dei Fondatori

L’Assemblea dei Fondatori è composta dai Fondatori della Fondazione, come definiti nel precedente art. 7.
È compito dell’Assemblea dei Fondatori eleggere 5 (cinque) membri del Consiglio di Amministrazione con designazione da parte di ciascun Fondatore di un componente del Consiglio di Amministrazione e provvedere alla loro sostituzione in caso uno o più di essi cessi dalla carica, per qualunque ragione, prima della scadenza del termine mediante designazione da parte del Fondatore che aveva designato il consigliere cessato.
L’Assemblea dei Fondatori nomina, inoltre, 3 (tre) membri effettivi del Collegio dei Revisori, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le modalità di espressione del voto per l’elezione dei Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori possono avvenire anche mediante consultazione scritta.
L’Assemblea può inoltre, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, revocare i componenti degli organi sociali. È altresì compito dell’Assemblea elaborare le grandi linee di indirizzo della Fondazione, demandate poi, per la loro declinazione e attuazione concreta, al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 – Partecipanti

1) Assumono la qualifica di Partecipanti i soggetti che, condividendo le finalità istituzionali della Fondazione, versino contributi nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
2) In ogni caso, la qualifica di Partecipante viene attribuita dal Consiglio di Amministrazione con delibera motivata.
3) La qualifica di Partecipante si perde a seguito di decadenza dichiarata dal Consiglio di Amministrazione con apposita motivata delibera. Il Partecipante può essere dichiarato decaduto:

  • per indegnità;
  • quando svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione.

4) I Partecipanti, anche se decaduti o comunque cessati, non possono ripetere le erogazioni effettuate né rivendicare diritti.
5) I Partecipanti esercitano le funzioni previste nel presente Statuto. Esprimono la propria volontà a maggioranza dei voti espressi e sono a tal fine convocati, almeno una volta all’anno, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in Assemblea, la quale potrà deliberare anche per consultazione scritta.
6) Ciascun Partecipante potrà richiedere al Consiglio di Amministrazione la cancellazione dalla propria qualifica con lettera raccomandata. La cancellazione ha effetto dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione che sarà tenuto ad accogliere tale richiesta, sempreché il Partecipante abbia adempiuto alle obbligazioni eventualmente in corso con la Fondazione.

Articolo 10 – Sostenitori

Sono Sostenitori i soggetti che versino a titolo di contributo qualsiasi somma alla Fondazione, senza assumere la qualifica di Partecipante.

Titolo IV – Organi e amministrazione

Capo I – Organi della Fondazione
Articolo 11 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Revisori;
  • l’Assemblea dei Fondatori (di cui al precedente art. 8);
  • l’Assemblea dei Partecipanti (di cui al precedente art. 9).
Capo II- Il Consiglio di Amministrazione
Articolo 12 – Composizione e nomina
  1.  La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) componenti, il Direttore Generale (Legale Rappresentante pro tempore) dell’ASST Spedali Civili è membro di diritto del Consiglio, 1 (uno) Consigliere viene designato da ciascun Fondatore, 1 (uno) Consigliere è designato dai Partecipanti in Assemblea secondo quanto previsto al comma 5 dell’art. 9. In caso di assenza della designazione dei Partecipanti il componente viene designato dai Fondatori che esprimono tale volontà a maggioranza.
    In sede di costituzione il Consiglio di Amministrazione sarà inizialmente composto, in attesa della designazione da parete dei Partecipanti del settimo componente, da soli 6 (sei) componenti di cui: il Direttore Generale (Legale Rappresentante pro tempore) dell’ASST Spedali Civili membro di diritto del Consiglio, 1 (uno) Consigliere designato da ciascun Fondatore. Qualora non venisse designato il settimo componente da parte dei Partecipanti entro il 30 novembre 2018 lo stesso verrà designato dai Fondatori che si esprimeranno a maggioranza.
  2. Il Consiglio di Amministrazione, dura in carica 3 (tre) esercizi sociali ed i Consiglieri possono essere confermati senza limitazioni.
  3. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di un Consigliere, la designazione del sostituto compete al soggetto che aveva nominato il Consigliere dimissionario. Il Consigliere designato dalla “A.S.S.T. SPEDALI CIVILI” cesserà dalla carica entro 180 giorni dalla cessazione del Direttore Generale della “A.S.S.T. SPEDALI CIVILI” che lo ha nominato.
  4. I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengano alle sedute per più di 3 volte consecutive e senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti. La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso anche su segnalazione dell’Autorità di vigilanza.
  5. Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.
Articolo 13 – Poteri
  1. Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione.
  2. In particolare il Consiglio:
  • nomina tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione;
  • nomina il Direttore della Fondazione, stabilendone compiti e attribuzioni;
  • approva il bilancio annuale, sia preventivo che consuntivo, nonché il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro ai sensi del D. Lgs. n 117 del 3/07/2017 nonché redige la relazione morale e finanziaria;
  • predispone i programmi dell’attività della Fondazione e ne verifica l’attuazione;
  • delibera l’accettazione di eredità, legati, donazioni, contributi, elargizioni in genere;
  • delibera i Regolamenti interni e gli Indirizzi fondamentali sull’attività della Fondazione;
  • delibera l’ammissione dei Partecipanti, anche onorari, nonché la motivata decadenza dei medesimi;
  • approva, con il voto favorevole di almeno 5 membri del Consiglio, le modifiche allo Statuto da sottoporre all’Autorità competente per l’approvazione secondo le modalità di legge;
  • delibera in ordine all’estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme di legge e dal successivo art. 25;
  • istituisce il Comitato Scientifico e ove lo ritenga opportuno, altri eventuali Comitati con funzioni consultive, definendone compiti e attribuzioni e nominandone i componenti ed il Presidente;
  • delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati;
  • delibera acquisti di beni e servizi nonché l’attivazione di rapporti di collaborazione con idonee figure professionali;
  • delibera, determinandone la misura entro i limiti di cui all’art. 10 del D. Lgs. 4/12/1997 n. 460, i rimborsi delle spese da attribuire al Presidente, ai Consiglieri, ai Revisori e ai componenti degli eventuali Comitati;
  • ratifica i provvedimenti d’urgenza del Presidente;
  • può delegare parte dei propri poteri di gestione ordinaria al Presidente o ad altri singoli Consiglieri preposti a singoli settori di attività;
  • può delegare al Presidente funzioni di straordinaria amministrazione esclusivamente di volta in volta e per singoli affari;
  • può chiedere pareri al Comitato Scientifico o ad altri Comitati eventualmente istituiti.
Articolo 14 – Riunioni
  1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente.
  2. L’avviso di convocazione, con l’indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato con qualunque mezzo scritto ai Consiglieri e ai Revisori almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.
  3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sede ordinaria almeno 4 (quattro) volte all’anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta da almeno tre Consiglieri ovvero dall’Autorità di Vigilanza.
  4. Alle riunioni partecipa il Collegio dei Revisori.
  5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute presso la sede della Fondazione o, in alternativa, nel diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. E’ ammessa la possibilità che le riunioni  del Consiglio di Amministrazione  si tengano per audio e/o per video conferenza.
  6. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
  7. I verbali delle riunioni sono redatti dal Direttore della Fondazione e sono firmati da questi e dal Presidente, o da chi ne ha fatto le veci.
Capo III – Presidente, Vice Presidente, Direttore
Articolo 15 – Il Presidente
  1. Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno e dura in carica per il tempo corrispondente al mandato quale componente del Consiglio stesso; può essere riconfermato senza limitazioni.
  2. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione, con facoltà di rilasciare procure
  3. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, svolge un’azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l’attività della Fondazione.
  4. Esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate anche in via generale dal Consiglio di Amministrazione; esercita altresì le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta e per singoli affari.
  5. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne al Consiglio stesso per la ratifica nella sua prima seduta successiva.
  6. In caso di sua assenza o di impedimento, i poteri del Presidente sono assunti dal Vice Presidente (di cui al successivo art 16) e, in caso di impedimento o assenza anche di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano per data di nomina ovvero ancora, in caso di parità di data di nomina, dal Consigliere più anziano per età.
Articolo 16 – Il Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, sempre tra i propri componenti, un Vice Presidente che dura in carica per il tempo corrispondente al mandato quale componente del Consiglio stesso; anche il Vice Presidente può essere riconfermato senza limitazioni. Per la prima volta, può essere nominato dai Fondatori all’atto della costituzione della Fondazione.

Il Vice Presidente può sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell’assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 17 – Il Direttore
  1. Il Direttore della Fondazione è scelto tra persone di elevata qualificazione professionale e deve essere in possesso di titoli professionali e comprovata esperienza.
  2. Egli è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce i compiti, le attribuzioni; sovraintende all’organizzazione e alla gestione della Fondazione, partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e può assistere alle riunioni dei Comitati eventualmente istituiti
  3. In via provvisoria, nella fase di avvio delle attività della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione può affidare le funzioni di Direttore della Fondazione ad un Dirigente Amministrativo dipendente dell’ASST Spedali Civili, scegliendo tra una rosa di tre candidati pro-posta dall’Azienda. L’incarico verrà espletato a titolo gratuito.
  4. Il Direttore della Fondazione risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.
Capo IV – Il Organo di controllo e Collegio dei Revisori
Articolo 18 – Composizione e nomina
  1. La vigilanza sulla Fondazione è esercitata dal Collegio dei Revisori che svolge la funzione anche di Organo di Controllo della Fondazione, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche private o in relazione alle attività svolte.
  2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili presso il Ministero di Giustizia. Ai Fondatori è attribuito il diritto di designare, a maggioranza, 3 (tre) membri effettivi del Collegio. Ai Partecipanti è attribuito il diritto di designare, nella loro assemblea, 2 (due) membri supplenti del Collegio.
    In assenza di designazione da parte dei Partecipanti tutti i componenti saranno designati dai Fondatori che esprimono tale volontà a maggioranza.
    In sede di costituzione il Collegio dei Revisori sarà inizialmente composto, in attesa della designazione da parete dei Partecipanti dei 2 (due) membri supplenti del Collegio, da soli 3 (tre) membri effettivi. Qualora non venissero designati i 2 (due) membri supplenti del Collegio da parte dei Partecipanti entro il 30 novembre 2018, gli stessi verranno designati dai Fondatori che si esprimeranno a maggioranza.
  3. Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 (tre) esercizi ed i suoi componenti sono riconfermabili senza limitazioni.
  4. Il Collegio elegge il Presidente fra i propri componenti.
  5. In ogni caso di anticipata cessazione dalla carica di un Revisore effettivo, questi è sostituito dal più anziano di nomina fra i supplenti o, in caso di parità, dal più anziano di età.
    Il Revisore subentrato scade insieme a quelli già in carica.
    Nel caso in cui  un Revisore supplente dovesse subentrare ad un Revisore effettivo, un ulteriore Revisore Contabile, che dovrà assumere le funzioni di Revisore supplente, sarà designato dagli stessi soggetti che hanno designato il Revisore Supplente divenuto effettivo.
  6. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che lo richiedano il Presidente o due componenti.
  7. Le deliberazioni del Collegio sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti.
  8. I componenti del Collegio dei Revisori che non intervengano alle sedute del Consiglio di Amministrazione o del Collegio per più di tre volte consecutive, e senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione anche su segnalazione dell’Autorità di vigilanza.
  9. Le cariche dei Revisori sono gratuite, salvo i rimborsi per spese sostenute ed approvate dal Consiglio di Amministrazione
Articolo 19 – Poteri e doveri
  1. Il Collegio dei Revisori vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.
  2. Assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione; può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessari ed opportuni ai fini dell’esercizio del controllo; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa; esprime il suo parere mediante apposita relazione al bilancio.
  3. Di ogni rilievo effettuato riferisce al Consiglio.
  4. Le riunioni del Collegio, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi sono, verbalizzati in apposito registro tenuto nella sede della Fondazione.

Titolo V – Comitati

Articolo 20 – Comitati e Comitato Scientifico
  1. Il Consiglio di Amministrazione istituisce il Comitato Scientifico e può istituire Comitati con funzioni consultive, definendone compiti e attribuzioni e nominandone i componenti e il Presidente.
  2. I Comitati scadono con la scadenza del Consiglio che li ha istituiti, o entro il minor termine loro assegnato in sede di istituzione.
  3. I componenti del Comitato Scientifico sono scelti tra personalità eminenti nel campo sanitario, medico, biologico, culturale e sociale. In particolare, esso esprime pareri su specifiche attività e progetti della Fondazione; propone programmi di lavoro per il raggiungimento de-gli scopi della Fondazione.
Articolo 21 – Gratuità delle cariche

Tutte le attività e le funzioni degli Organi della Fondazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo VI – Amministrazione e norme generali

Articolo 22 – Esercizi e bilanci
  1. Gli esercizi della Fondazione hanno inizio il 1°gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Il primo esercizio ha inizio all’atto della costituzione della Fondazione e si chiude il 31 dicembre 20.
  3. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione forma il bilancio consuntivo e redige la relazione sulla gestione e sull’attività svolta. Il bilancio consuntivo, la relazione del Consiglio di Amministrazione e la relazione del Collegio dei Revisori sono approvati entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Articolo 23 – Avanzi di gestione: operazioni vietate
  1.  Eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali in rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 03/07/2017 n. 117.
  2. È fatto divieto assoluto di effettuare le operazioni di cui all’art. 10, comma 6, del D. Lgs. 4/12/1997 n. 460 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 24 – Ordinamento, gestione e contabilità

L’ordinamento, la gestione e la contabilità della Fondazione nonché le attribuzioni del Direttore e degli eventuali responsabili dei servizi e dei settori, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedi-menti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 25 – Estinzione
  1. La Fondazione si estingue:  in caso di raggiungimento degli scopi o di comprovata impossibilità del raggiungimento degli stessi; a seguito del venir meno, per qualunque causa, dei mezzi patrimoniali, ovvero per l’insufficienza di questi;  a seguito di disposizioni dell’Autorità Tutoria su istanza di qualunque interessato, ovvero d’ufficio.
  2. In tali ipotesi, il Consiglio di Amministrazione delibera l’estinzione della Fondazione con il voto favorevole di un numero di Consiglieri non inferiore a 6 (sei). Nomina quindi uno o più liquidatori determinandone i poteri. In caso di estinzione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto a favore dell’ASST Spedali Civili di Brescia.
Articolo 26 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Libro I, Titolo II, del Codice civile, che disciplinano le Fondazioni nonché le norme in materia di ONLUS.